Casa di Spedizioni
L'art. 1737 del Codice Civile definisce la figura dello spedizioniere: "il contratto di spedizioniere è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie". Lo spedizioniere è abilitato alla conclusione di spedizioni nazionali e internazionali. All'art. 1739 sono invece elencati i suoi obblighi: "Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo. Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite. I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffe ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, slavo patto contrario".
Deposito fiscale accise
Il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.L. 26 ottobre 1995 n° 504 e successivamente aggiornato dal D.Lgs 2/2/2007 definisce il deposito fiscale accise come "l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria".
Il depositario autorizzato è "il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale". Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall’amministrazione finanziaria. L’esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all’art.63. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.
Deposito doganale di tipo "A"
Secondo l'Agenzia delle Dogane il deposito doganale è un regime sospensivo ed economico in quanto consente, a fronte di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità doganale, la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci depositate. Si tratta di strutture, magazzini di deposito, dove è possibile custodire le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di individuare la loro destinazione finale. Sono ammesse al beneficio del regime in questione le seguenti tipologie di merci:
- le merci non comunitarie in sospensione di diritti doganali;
- le merci comunitarie, per le quali una normativa comunitaria specifica preveda, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio di misure connesse in genere con l’esportazione delle merci, in attesa della destinazione finale delle stesse (art. 98, lett. b), del Reg. (CEE) 2913/1992).
In particolare, un deposito doganale Tipo A deve rispettare i seguenti requisiti:
- deve essere gestito sotto la responsabilità del depositario
viene utilizzato da qualsiasi depositante per immagazzinare la merce
- è obbligatoria la contabilità di magazzino con l'iscrizione della merce a regime
- sono applicabili le procedure semplificate di cui all'articolo 776 del C.D.C., tranne che per le merci agricole soggette a prefinanziamento.
Essi sono riconosciuti in impianti denominati "magazzini generali", già autorizzati con procedimento formale del ministero delle Attività Produttive per la movimentazione di merci nazionali. Ai fini dello stoccaggio di merci non comunitarie, successivamente al rilascio di detta autorizzazione, il titolare dell'impianto deve presentare una richiesta all'amministrazione doganale per gestire l'impianto, o parte di esso, come deposito Tipo A.
La regolamentazione del regime del deposito doganale è piuttosto complessa. Come avviene per tutti i regimi doganali economici, ai fini della sua utilizzazione è richiesta una specifica autorizzazione dell’autorità doganale competente per territorio, la quale viene concessa solo a chi offre adeguate garanzie, le quali sono necessarie al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle relative operazioni.
Deposito fiscale ai fini IVA
L'art. 50-bis del D.L. n. 331/1993 afferma: "sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:
- i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
- i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.
Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
- gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
- le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA
- le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA
- le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
- le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;
- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;
- le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempre che, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
- il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
Il ricorso all'istituto del deposito IVA costituisce una agevolazione in particolare per gli scambi commerciali in ambito comunitario: l'introduzione delle merci in tale magazzino di deposito comporta infatti che l'assolvimento dell'imposta venga differito al momento della loro estrazione dal deposito per l'immissione in consumo nello stato attraverso il ricorso a un meccanismo del tutto simile al “reverse charge” tipico degli acquisti intar comunitari post 2010.
Deposito oli lubrificanti
Spazio autorizzato per il deposito di oli minerali con punto di infiammabilità maggiore di 65°
con caratteristiche specifiche normate dalla prevenzione incendi e autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'ARPA
Distribuzione in collettame nazionale
La Circolare Interministeriale n. 0071914 fornisce la seguente definizione di “collettame”:
“[…] operazione effettuata mediante uno stesso veicolo, sul quale sono caricate partite di merci, ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate, individuabili da idonea documentazione presente sul veicolo medesimo. Le ipotesi di trasporto di collettame sono, quindi, caratterizzate dalla presenza di più partite di piccola entità, anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore. Si rammenta che l'esenzione opera esclusivamente a condizione che sul veicolo sia presente idonea documentazione, anche commerciale, dalla quale possa desumersi la tipologia di ciascuna partita di merce caricata.”
Distribuzione in corriere espresso
Il corriere espresso è un corriere che effettua trasporto in collettame con tempi più ristretti rispetto al collettame nazionale. In genere, stabilendo a magazzino in Cesena la partenza, la consegna avviene entro 24 ore per quanto riguarda il centro e nord italia, mentre avviuene in 48 ore per il Sud e le isole.
Ecommerce
Insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra produttore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet.
Fornitura di spazio
Fornitura di spazio in un magazzino che svolge attività di deposito per conto terzi. Il contratto di fornitura di spazio può in casi particolari essere sostitutivo di un contratto di locazione, senza incorrere in imposte di registrazione.
Fede di deposito, nota di pegno, warrant
La fede di deposito (o warrant) è uno strumento utile al fine del finanziamento delle imprese da parte di istituti bancari a fronte di una reale garanzia sulle merci depositate in magazzino generale. In pratica la banca diviene proprietaria dei beni inclusi nella fede di deposito se il proprietario delle merci originale non assolve agli obblighi e accordi presi con l’istituto di credito.
L'art. 1790 del Codice Civile sancisce che "i magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate. La fede di deposito deve indicare:
- il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante
- il luogo del deposito
- la natura e la quantità delle cose depositate e gli estremi atti a individuarle
- se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata"
All' art. 1791 si specifica che "alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente. La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini".
La fede di deposito è un titolo di credito, c.d. rappresentativo di merci: il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo. Il possessore di una fede di deposito dispone anche della facoltà di trasferirne il titolo (ma non anche la proprietà delle merci, la quale si acquista solo quando si ottiene la materiale disponibilità delle stesse); ne deriva che il pegno, il sequestro, il pignoramento ed ogni altro vincolo sulle merci non hanno effetto se non si attuano sul titolo che le rappresenta. Per l’attuazione dei suddetti scopi la fede di deposito e la nota di pegno sono trasferibili, congiuntamente o separatamente, mediante girata, il che significa che si tratta di titoli all’ordine, anche se questa clausola non sia su di esse inserita.
Logistica integrata
Secondo Assologistica per logistica integrata si intende "l'insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che governano nell'azienda i flussi di materiali e delle relative informazioni dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti e al servizio post - vendita".
Logistica doganale
La logistica doganale altro non è che l’attività di logistica integrata svolta in ambito di deposito doganale allo stato estero, IVA, accise.
Magazzino Generale
I magazzini generali sono magazzini di deposito che hanno per oggetto:
- di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate, sia nazionali che estere, di qualsivoglia provenienza o destinazione che vi sono depositate;
- di rilasciare, ai depositanti che ne facciano espressa richiesta, speciali titoli di commercio col nome di fede di deposito e nota di pegno;
- di provvedere alla vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle cose depositate a norma del codice di commercio
I magazzini generali sono disciplinati a norma dei seguenti riferimenti legislativi:
- r.d.l. 1-7-1926, n. 2290 (ordinamento dei magazzini generali, conv. in legge con la l. 9-6-1927, n. 1158, e successivamente modificato con la l. 12-5-1930, n. 685 );
- r.d. 16-1-1927, n. 126 (approvazione del regolamento concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali);
- l. 2-11-1964, n. 1160 (depositi di oli minerali presso i magazzini generali ed i depositi franchi);
- artt. 1787-1797 c.c.
Movimentazione
Per movimentazione si intende il complesso delle operazioni che regolano l'entrata e l'uscita delle merci da magazzino di deposito.
Merci soggette ad accisa
Il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.L. 26 ottobre 1995 n° 504 e successivamente aggiornato dal D.Lgs 2/2/2007 definisce l'accisa come "l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo". Per i prodotti sottoposti ad accisa, l’obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione o della importazione, mentre l’accisa è esigibile all’atto della immissione in consumo del prodotto. Una merce viene definita "sottoposta ad accisa" se si aplica ad essa il regime fiscale delle accise, "soggetta ad accisa" se non è stato assolto il relativo debito d'imposta, "assogettata ad accisa" se è stato assolto il relativo debito d'imposta. Fra le più comuni merci soggette ad accisa possiamo annoverare gli alcoli (whisky, vodka, gin), gli intermedi (sakè), i vini (soggetti ad accisa con imposta pari a zero per l’Italia), la birra, gli oli lubrificanti…
Merci extracomuntarie
Le operazioni riguardanti merci "allo stato estero" si riferiscono ai beni che al momento della loro acquisto (o cessione) possiedono lo status giuridico di "merce estera", in quanto non sono stati ancora pagati i relativi dazi necessari per l'entrata nel territorio dell'Unione europea. Sono cioè merci provenienti da paesi extracomunitari che non hanno acquisito lo status giuridico di beni nazionalizzati o comunitari, pertanto non possono circolare liberamente entro il territorio dell'Unione, ma essere stoccati in magazzino di deposito doganale.
Merci nazionali
Le merci nazionali sono quelle interamente otenute nel territorio dell'Unione europea, così come oppure quelle importate da paesi extracomunitari attraverso "dichiarazione di importazione definitiva". Precedentemente la merce extracomunitaria deve essere immessa in "libera pratica" entro il territorio doganale comunitario, pagando i dazi d'importazione e rispettando eventuali divieti e restrizioni di politica commerciale. In questo modo la merce ottiene lo status di "merce comunitaria". In seguito, si deve procedere all'immissione in consumo, assolvendo alla tassazione interna allo stato in cui di mette in atto l'importazione (IVA, eventuali accise, altra tassazione), permettendo alla merce di divenire commerciabilizzabile entro di esso.
Merci comunitarie
Le merci comunitarie sono le merci interamente ottenute nel territorio doganale comunitario, oppure quelli importati da paesi extracomunitari ed immessi in "libera pratica" entro il territorio U.E. Con tale operazione si adempie alle formalità previste per l'importazione e vengono pagati i dazi doganali dovuti, permettendo alla merce non comunitaria di acquisire lo status di merce coomunitaria e potendo dunque circolare liberamente entro il territorio U.E. o essere stoccata in normale magazzino di deposito.
Origine delle merci
Per “origine” delle merci si intende comunemente il paese nel quale esse sono state prodotte. L’individuazione dell'origine della merce permette la corretta applicazione delle misure di politica commerciale così come la quantificazione dell'ammontare dazio cui la merce sarà soggetta.
Provenienza delle merci
Per provenienza delle merci si intende il paese dal quale esse sono state importate entro uno stato, indipendentemente dalla loro origine.
Stoccaggio
Per stoccaggio si intende il processo di sistemazione e conservazione (presso depositi e magazzini) di prodotti destinati alla vendita, ceduti in conto deposito ai fini della rilavorazione o di specifici trattamenti successivi.
Trasporti di merci surgelate o congelate
Il D.L. 27 gennaio 1992, n.110 afferma che per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari:
- sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto "surgelazione", che permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18°C;
- commercializzati come tali.
La temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in tutti i punti del prodotto ad un valore pari o inferiore a -18°C. Sono tuttavia tollerate:
- durante il trasporto, brevi fluttuazioni verso l'alto non superiori a 3° C della temperatura del prodotto:
- durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi frigoriferi per la vendita al consumatore, fluttuazioni verso l'alto della temperatura del prodotto non superiori a 3° C.
Trasporti di merci fresche
I trasporti di merci fresche comportano che il vettore garantisca che esse siano mantenute ad una temperatura più bassa di quella ambientale; pertanto i beni devono viaggiare su mezzi idonei a garantirne la preservazione della temperatura ideale, in aderenza alle norme ATP. Esiste uno specifico elenco delle condizioni di temperatura per il trasporto fino a 0°C che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari stabilito dal D. M. 28 febbraio 1984 n.1182. Esso stabilisce che:
- Per percorsi superiori ai 150km sono richiesti mezzi isotermici (IN ovvero IR).
- Per percorsi superiori a 75km è tollerata, rispetto al valore prescritto, un aumento massimo di temperatura di 2 °C.
- Per percorsi superiori ai 200 km sono richiesti mezzi isotermici (IN ovvero IR).
- Per percorsi superiori ai 200 km è tollerato, rispetto al valore prescritto un aumento massimo di temperatura di 2°C.
Temporanea custodia
Sono considerate in custodia temporanea le merci allo stato estero ammesse a soggiornare nel territorio doganale dalla comunità senza formare immediatamente oggetto di destinazione doganale, in particolare in applicazione delle disposizioni di diritto nazionale.
Normalmente si destina a temporanea custodia merce in attesa di documenti che ne possano attestare la natura, o che forniscano certificazioni e informazioni necessarie per l’introduzione in deposito allo stato estero o l’importazione dei beni.