F.A.Q. e Glossario - MWM Italy

MWM: da tre generazioni il partner affidabile per una logistica integrata, con soluzioni modulari, efficienti e ottimizzate.

 

F.A.Q. e Glossario

Domande frequenti

Come spedire in modo semplificato merce soggetta ad accisa in UE?

I prodotti soggetti ad accisa possono transitare all’interno della comunità europea, o in regime di accisa sospesa, quindi accompagnati da un e-AD, oppure in regime di accisa assolta accompagnati da un nuovo documento chiamato e-DAS.

In regime di accisa sospesa, la merce può viaggiare solo da un deposito fiscale ad un altro, mentre in maniera semplificata la merce può viaggiare accompagnata da un e-DAS (documento di accompagnamento semplificato elettronico), partendo da uno speditore certificato, in direzione di un destinatario certificato.

Le nuove norme prevedono che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime di accisa assolta siano scortati da un documento emesso dallo speditore, tramite messaggio elettronico e-DAS in sostituzione al DAS cartaceo.

Questa innovazione permetterà agli stati membri di controllare in tempo reale la circolazione della merce e procedere nel caso siano richiesti eventuali controlli. Questo nuovo documento sta pian piano prendendo il posto del documento chiamato MVV, che non è più accettato da alcuni stati, come la Polonia.

Per ottenere le autorizzazioni a spedire o a ricevere con questo nuovo e-DAS, è necessario fare una richiesta alla propria dogana di competenza. Attualmente sul territorio nazionale è ancora possibile spedire la merce soggetta ad accise con il classico DAS cartaceo.

Devo finanziare il mio business
MWM è ufficialmente riconosciuti dal Ministero dell'industria e del commercio come deposito professionale per conto terzi. Tale riconoscimento permette di emettere, su richiesta del cliente proprietario delle merci o del depositante, warrant (fedi di deposito e note di pegno) al fine di facilitare il finanziamento da parte degli istituti di credito. Le fedi di deposito sono titoli di credito rappresentativi delle merci che attribuiscono al loro possessore il diritto alla consegna delle merci in essa specificate, il loro possesso e il diritto di disporne trasferendone il titolo. Il legame con il sistema bancario del nostro territorio ci consente di orientare il cliente verso la miglior scelta possibile a riguardo dell'utilizzo della documentazione di garanzia emessa.
Quali tipi di merce posso esportare, importare e stoccare presso MWM e in quali quantità?
Grazie alla disponibilità di ampi spazi coperti e scoperti, scaffalati e non scaffalati, drive in scaffalature a fronte per picking .... MWM è abilitata ad ospitare qualsiasi tipo di merci (non tossiche e non pericolose) che una volta introdotte sono soggette al sistema HACCP (BOLLO CEE 922-F) comprendente la procedura di tracciabilità e rintracciabilità garantendo il pieno rispetto delle disposizioni vigenti e la sicurezza del consumatore finale. Il deposito magazzino frigorifero consente inoltre di stoccare merce a temperatura compresa tra +15° e -25°. Ciò che ci qualifica è la ricerca della soddisfazione delle particolari esigenze dei nostri clienti, ovvero noleggiando e procurando attrezzature particolari per lo scarico e lo stoccaggio di materiali sfusi, posizionamento di silos o attrezzature necessarie al cliente per le lavorazioni da eseguire conto terzi. Nel periodo di stoccaggio le merci potranno essere vendute, acquistate, oppure subire eventuali processi.
Devo esportare vino in territorio comunitario e in paesi extra U.E., in cosa può aiutarmi MWM?
In caso di cessione intracomunitaria di vino MWM, in qualità di deposito fiscale, provvede al perfezionamento delle procedure richieste al fine dell'emissione dell'e-AD, documento elettronico che permette alla merce di circolare sul territorio doganale "in sospensione di accise" fino al luogo concordato, la sede del destinatario registrato nel paese comunitario, il quale provvederà ad emettere la "nota di ricevimento" al sistema doganale che a sua volta permetterà lo svincolo delle garanzie precedentemente prestate. In caso di cessione all'esportazione (esportazione in paesi extra U.E.), le merci raggiungono la dogana di esportazione e la dogana di uscita, verificando l'effettiva uscita delle merci dalla Comunità e chiudendo il regime sospensivo delle accise riaccreditando le garanzie precedentemente prestate.
In fase di importazione mi piacerebbe non pagare l'IVA. Come posso fare?
MWM in qualità di deposito Iva è in grado di flussare un'operazione doganale di immissione in libera pratica con introduzione in deposito IVA, importando la merce del cliente e liquidando solamente i dazi. L'IVA viene sospesa e la merce introdotta in deposito iva presso gli spazi autorizzati. MWM è in grado di dare molteplici soluzioni in relazione alla garanzia necessaria in fase di introduzione in deposito.
Le merci potranno poi avere destinazione diversa (UE e nazionale) ed essere estratte da deposito iva senza il pagamento materiale dell'imposta, che viene sospeso. Sulle merci nazionali il pagamento dell'IVA sarà rimandato al momento dell'emissione in consumo.
Devo depositare/ricevere della merce presso MWM. Mi sarà possibile effettuare e manipolazioni su di esse mentre sono in deposito e a quali condizioni?
Ai sensi dell'articolo 531 del DAC ed in relazione a quanto previsto dall'allegato 72 del DAC, è possibile sottoporre a manipolazioni usuali le merci depositate al fine di assicurarne la conservazione, migliorare la presentazione delle merci immagazzinate o la loro qualità, prepararle per la distribuzione o la vendita.
Sono un produttore nazionale, devo vendere i miei prodotti ad un cliente sito in un Paese comunitario. Come può aiutarmi MWM?
Il deposito IVA risolve tali problematiche permettendo la cessione intracomunitaria senza applicazione d'imposta: la disposizione di cui all'art. 50-bis, comma 4, lett. c) del D.L. 331/93 prevede il non assoggettamento IVA nell'ipotesi in cui l'operatore nazionale effettui una cessione di beni ad un operatore identificato ai fini IVA in altro stato comunitario con introduzione degli stessi in deposito IVA presso MWM di Cesena Srl. Tale operazione costituisce infatti un'operazione interna senza applicazione dell'IVA: la merce viene introdotta in deposito IVA su fattura del cedente nazionale inserendo su di essa il codice identificativo attribuito al cessionario dallo stato membro di appartenenza e il titolo di non assoggettamento ad IVA. Il cessionario comunitario non dovrà prendere una posizione IVA almeno fino al momento dell'estrazione delle merci. Se sarà lui a provvedere all'estrazione delle merci dal deposito IVA dovrà assumere una posizione fiscale in Italia nominando un rappresentante fiscale "leggero" che provvederà ad emettere la fattura di cessione nei confronti del soggetto comunitario rappresentato, conservare la fattura emessa e compilare l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie (modello Intra 1 e 1-bis). In alternativa, il cedente nazionale può estrarre la propria merce in deposito IVA al fine della spedizione al cessionario comunitario, realizzando una cessione intracomunitaria. L'operatore che effettua il trasferimento dovrà assoggettarsi a tutti gli obblighi previsti in materia di IVA comunitaria e di depositi IVA, realizzando una operazione non imponibile che concorrerà alla formazione del plafond IVA se esportatore abituale. Un'ulteriore alternativa consiste nel trasferimento della merce dal deposito IVA nazionale, dove il cedente italiano aveva stoccato la propria merce, verso un altro deposito IVA, situato in Italia o nel paese del cessionario. Tale operazione prevede il pagamento dell'IVA sulle merci solo al momento dell'estrazione, a carico del cessionario comunitario.
Cosa sono i servizi di consulenza offerti da MWM?
MWM offre un servizio di consulenza logistica finalizzata allo studio di fattibilità di progetti e alla messa in opera dei medesimi presso realtà interne od esterne alla nostra azienda. L'obiettivo è quello di offrire una "regia logistica" che curi in tutto o in parte la catena logistica dall'origine della merce al suo consumo, integrandone i singoli aspetti dal punto di vista della pianificazione e del controllo, delle informazioni e delle responsabilità.
Quali vantaggi mi possono essere garantiti dalla certificazione A.E.O. di cui MWM è in possesso?

MWM dispone della certificazione Authorized Economic Operator Full, ovvero, come sancito dall'art 5a del regolamento U.E. 648/2005, essi sono un operatore economico che garantisce il rispetto di precisi standard in materia di svolgimento di procedure doganali, tenuta delle scritture contabili, solvibilità finanziaria, conformità ad elevati standard di sicurezza.

I benefici derivanti da tale certificazione sono:

• riduzione dei controlli documentali, scanner e fisici

• poter indicare il luogo ove effettuare i controlli doganali

• beneficiare di procedura agevolata in merito all'ottenimento delle semplificazioni doganali previste dal CDC

• fornire un numero di dati ristretto al momento delle dichiarazioni sommarie

• ricevere comunicazione preventiva dell'esito positivo del circuito doganale di controllo riguardante la dichiarazione sommaria

• godere di mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza con stati terzi

Nei fatti questo si tradurrà per chi importa merci dall'estero in una superiore fluidità del ciclo logistico, non ultimo per via di una riduzione del numero dei controlli e una conseguente riduzione di costi e tempi di sdoganamento.

Agli esportatori, il mutuo riconoscimento della certificazione A.E.O. permetterà una consegna più rapida della merce riducendo il numero dei controlli gravanti su di essa.
Essere operatore certificato A.E.O. permette di non interrompere il ciclo logistico di altri operatori certificati A.E.O., qualificarsi come operatore affidabile nei confronti degli operatori doganali e dei propri partner e clienti.

Come può aiutarmi MWM in caso di importazione di merci da un Paese extra U.E. (eg: Cina)?
Solitamente la merce arriva presso MWM "allo stato estero" ovvero in assenza di assolvimento delle disposizioni fiscali e doganali sia di livello comunitario che nazionale, così come delle relative operazioni accessorie. Attraverso il transito comunitario esterno tali merci possono circolare entro il territorio doganale della Comunità senza essere soggette ai dazi all'importazione, imposte e misure di politica commerciale, dal porto d'ingresso fino ai nostri magazzini. La merce viaggia allo stato estero accompagnata dal documento T1 emesso dalla dogana d'ingresso fino a MWM, dove vengono annotati gli esemplari di tale documento avvisando l'ufficio di partenza dell'arrivo della merce a destinazione e permettendo lo svincolo della garanzia gravante sulle merci. A seguito dell'introduzione in deposito "allo stato estero" dei beni sarà possibile effettuare l'immissione in libera pratica di essi, beneficiando della procedura domiciliata, provvedendo all'assoggettamento della tassazione comunitaria. Le merci (in tutto o in parte) saranno immesse in consumo assolvendo l'imposizione nazionale (IVA, accise, altra tassazione), oppure potranno essere introdotte in deposito IVA assolvendo tale imposta solo al momento dell'estrazione (totale o parziale) delle merci. Diversamente, le merci una volta raggiunta MWM possono essere introdotte in deposito doganale, venendo qui stoccate per poi essere rispedite successivamente (entro o fuori il territorio doganale comunitario) una volta scelto il regime doganale cui vincolare la merce (esempio: transito esterno nel caso in cui avessimo importato merce extracomunitaria in qualità di fornitori di clienti comunitari cui successivamente la merce viene rivenduta). In tale periodo di tempo le merci "allo stato estero" potranno essere conservate presso i nostri magazzini senza bisogno di assolvere ai dazi doganali e all'imposizione nazionale (IVA e accise) e potendo svolgere su di loro operazioni di manipolazione e conservazione della qualità.
Devo importare merci soggette ad accisa (ad esempio alcoli) da un paese comunitario, MWM può aiutarmi?
Il cliente nazionale può conferire a MWM il mandato per la ricezione di una partita merceologica sottoposta ad accisa, inviando generalità e copie di tutta la documentazione presente relativa alle merci. Quando queste arriveranno all'ufficio operativo, verrà prontamente comunicato al cliente verificando che il mandato sia completo. Le merci fanno il loro ingresso presso MWM scortati da e-AD. Sarà necessario ai fini dell'immissione in consumo l'applicazione sulle bottiglie dei contrassegni di stato e il pagamento dell'accisa. Se la merce rimane in deposito fiscale accise per un periodo indeterminato, su successiva richiesta del cliente verrà approntato l'ordine e la merce (anche in quantità parziale) verrà estratta dal deposito a seguito di applicazione dei contrassegni e del pagamento delle relative accise. La merce potrà essere destinata al deposito IVA (in caso di merce comunitaria) oppure al mezzo di trasporto che si occuperà dell'uscita fisica della merce.

Glossario

Casa di Spedizioni

L'art. 1737 del Codice Civile definisce la figura dello spedizioniere: "il contratto di spedizioniere è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie". Lo spedizioniere è abilitato alla conclusione di spedizioni nazionali e internazionali. All'art. 1739 sono invece elencati i suoi obblighi: "Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo. Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite. I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffe ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, slavo patto contrario".

Deposito fiscale accise

Il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.L. 26 ottobre 1995 n° 504 e successivamente aggiornato dal D.Lgs 2/2/2007 definisce il deposito fiscale accise come "l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria". Il depositario autorizzato è "il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale". Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall’amministrazione finanziaria. L’esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all’art.63. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.

Deposito doganale di tipo "A"

Secondo l'Agenzia delle Dogane il deposito doganale è un regime sospensivo ed economico in quanto consente, a fronte di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità doganale, la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci depositate. Si tratta di strutture, magazzini di deposito, dove è possibile custodire le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di individuare la loro destinazione finale. Sono ammesse al beneficio del regime in questione le seguenti tipologie di merci:
  • le merci non comunitarie in sospensione di diritti doganali;
  • le merci comunitarie, per le quali una normativa comunitaria specifica preveda, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio di misure connesse in genere con l’esportazione delle merci, in attesa della destinazione finale delle stesse (art. 98, lett. b), del Reg. (CEE) 2913/1992).
In particolare, un deposito doganale Tipo A deve rispettare i seguenti requisiti:
  • deve essere gestito sotto la responsabilità del depositario viene utilizzato da qualsiasi depositante per immagazzinare la merce
  • è obbligatoria la contabilità di magazzino con l'iscrizione della merce a regime
  • sono applicabili le procedure semplificate di cui all'articolo 776 del C.D.C., tranne che per le merci agricole soggette a prefinanziamento.
Essi sono riconosciuti in impianti denominati "magazzini generali", già autorizzati con procedimento formale del ministero delle Attività Produttive per la movimentazione di merci nazionali. Ai fini dello stoccaggio di merci non comunitarie, successivamente al rilascio di detta autorizzazione, il titolare dell'impianto deve presentare una richiesta all'amministrazione doganale per gestire l'impianto, o parte di esso, come deposito Tipo A. La regolamentazione del regime del deposito doganale è piuttosto complessa. Come avviene per tutti i regimi doganali economici, ai fini della sua utilizzazione è richiesta una specifica autorizzazione dell’autorità doganale competente per territorio, la quale viene concessa solo a chi offre adeguate garanzie, le quali sono necessarie al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle relative operazioni.

Deposito fiscale ai fini IVA

L'art. 50-bis del D.L. n. 331/1993 afferma: "sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:
  • i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
  • i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.
Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
  • gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
  • le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA
  • le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA
  • le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
  • le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
  • le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;
  • le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;
  • le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempre che, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
  • il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
Il ricorso all'istituto del deposito IVA costituisce una agevolazione in particolare per gli scambi commerciali in ambito comunitario: l'introduzione delle merci in tale magazzino di deposito comporta infatti che l'assolvimento dell'imposta venga differito al momento della loro estrazione dal deposito per l'immissione in consumo nello stato attraverso il ricorso a un meccanismo del tutto simile al “reverse charge” tipico degli acquisti intar comunitari post 2010.

Deposito oli lubrificanti

Spazio autorizzato per il deposito di oli minerali con punto di infiammabilità maggiore di 65° 
con caratteristiche specifiche normate dalla prevenzione incendi e autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dal Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'ARPA

Distribuzione in collettame nazionale

La Circolare Interministeriale n. 0071914 fornisce la seguente definizione di “collettame”: “[…] operazione effettuata mediante uno stesso veicolo, sul quale sono caricate partite di merci, ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate, individuabili da idonea documentazione presente sul veicolo medesimo. Le ipotesi di trasporto di collettame sono, quindi, caratterizzate dalla presenza di più partite di piccola entità, anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore. Si rammenta che l'esenzione opera esclusivamente a condizione che sul veicolo sia presente idonea documentazione, anche commerciale, dalla quale possa desumersi la tipologia di ciascuna partita di merce caricata.”

Distribuzione in corriere espresso

Il corriere espresso è un corriere che effettua trasporto in collettame con tempi più ristretti rispetto al collettame nazionale. In genere, stabilendo a magazzino in Cesena la partenza, la consegna avviene entro 24 ore per quanto riguarda il centro e nord italia, mentre avviuene in 48 ore per il Sud e le isole.

Ecommerce

Insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra produttore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet.

Fornitura di spazio

Fornitura di spazio in un magazzino che svolge attività di deposito per conto terzi. Il contratto di fornitura di spazio può in casi particolari essere sostitutivo di un contratto di locazione, senza incorrere in imposte di registrazione.

Fede di deposito, nota di pegno, warrant

La fede di deposito (o warrant) è uno strumento utile al fine del finanziamento delle imprese da parte di istituti bancari a fronte di una reale garanzia sulle merci depositate in magazzino generale. In pratica la banca diviene proprietaria dei beni inclusi nella fede di deposito se il proprietario delle merci originale non assolve agli obblighi e accordi presi con l’istituto di credito. L'art. 1790 del Codice Civile sancisce che "i magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate. La fede di deposito deve indicare:
  1. il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante
  2. il luogo del deposito
  3. la natura e la quantità delle cose depositate e gli estremi atti a individuarle
  4. se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata"
All' art. 1791 si specifica che "alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente. La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini". La fede di deposito è un titolo di credito, c.d. rappresentativo di merci: il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo. Il possessore di una fede di deposito dispone anche della facoltà di trasferirne il titolo (ma non anche la proprietà delle merci, la quale si acquista solo quando si ottiene la materiale disponibilità delle stesse); ne deriva che il pegno, il sequestro, il pignoramento ed ogni altro vincolo sulle merci non hanno effetto se non si attuano sul titolo che le rappresenta. Per l’attuazione dei suddetti scopi la fede di deposito e la nota di pegno sono trasferibili, congiuntamente o separatamente, mediante girata, il che significa che si tratta di titoli all’ordine, anche se questa clausola non sia su di esse inserita.

Logistica integrata

Secondo Assologistica per logistica integrata si intende "l'insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che governano nell'azienda i flussi di materiali e delle relative informazioni dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti e al servizio post - vendita".

Logistica doganale

La logistica doganale altro non è che l’attività di logistica integrata svolta in ambito di deposito doganale allo stato estero, IVA, accise.

Magazzino Generale

I magazzini generali sono magazzini di deposito che hanno per oggetto:
  1. di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate, sia nazionali che estere, di qualsivoglia provenienza o destinazione che vi sono depositate;
  2. di rilasciare, ai depositanti che ne facciano espressa richiesta, speciali titoli di commercio col nome di fede di deposito e nota di pegno;
  3. di provvedere alla vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle cose depositate a norma del codice di commercio
I magazzini generali sono disciplinati a norma dei seguenti riferimenti legislativi:
  • r.d.l. 1-7-1926, n. 2290 (ordinamento dei magazzini generali, conv. in legge con la l. 9-6-1927, n. 1158, e successivamente modificato con la l. 12-5-1930, n. 685 );
  • r.d. 16-1-1927, n. 126 (approvazione del regolamento concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali);
  • l. 2-11-1964, n. 1160 (depositi di oli minerali presso i magazzini generali ed i depositi franchi);
  • artt. 1787-1797 c.c.

Movimentazione

Per movimentazione si intende il complesso delle operazioni che regolano l'entrata e l'uscita delle merci da magazzino di deposito.

Merci soggette ad accisa

Il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.L. 26 ottobre 1995 n° 504 e successivamente aggiornato dal D.Lgs 2/2/2007 definisce l'accisa come "l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo". Per i prodotti sottoposti ad accisa, l’obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione o della importazione, mentre l’accisa è esigibile all’atto della immissione in consumo del prodotto. Una merce viene definita "sottoposta ad accisa" se si aplica ad essa il regime fiscale delle accise, "soggetta ad accisa" se non è stato assolto il relativo debito d'imposta, "assogettata ad accisa" se è stato assolto il relativo debito d'imposta. Fra le più comuni merci soggette ad accisa possiamo annoverare gli alcoli (whisky, vodka, gin), gli intermedi (sakè), i vini (soggetti ad accisa con imposta pari a zero per l’Italia), la birra, gli oli lubrificanti…

Merci extracomuntarie

Le operazioni riguardanti merci "allo stato estero" si riferiscono ai beni che al momento della loro acquisto (o cessione) possiedono lo status giuridico di "merce estera", in quanto non sono stati ancora pagati i relativi dazi necessari per l'entrata nel territorio dell'Unione europea. Sono cioè merci provenienti da paesi extracomunitari che non hanno acquisito lo status giuridico di beni nazionalizzati o comunitari, pertanto non possono circolare liberamente entro il territorio dell'Unione, ma essere stoccati in magazzino di deposito doganale.

Merci nazionali

Le merci nazionali sono quelle interamente otenute nel territorio dell'Unione europea, così come oppure quelle importate da paesi extracomunitari attraverso "dichiarazione di importazione definitiva". Precedentemente la merce extracomunitaria deve essere immessa in "libera pratica" entro il territorio doganale comunitario, pagando i dazi d'importazione e rispettando eventuali divieti e restrizioni di politica commerciale. In questo modo la merce ottiene lo status di "merce comunitaria". In seguito, si deve procedere all'immissione in consumo, assolvendo alla tassazione interna allo stato in cui di mette in atto l'importazione (IVA, eventuali accise, altra tassazione), permettendo alla merce di divenire commerciabilizzabile entro di esso.

Merci comunitarie

Le merci comunitarie sono le merci interamente ottenute nel territorio doganale comunitario, oppure quelli importati da paesi extracomunitari ed immessi in "libera pratica" entro il territorio U.E. Con tale operazione si adempie alle formalità previste per l'importazione e vengono pagati i dazi doganali dovuti, permettendo alla merce non comunitaria di acquisire lo status di merce coomunitaria e potendo dunque circolare liberamente entro il territorio U.E. o essere stoccata in normale magazzino di deposito.

Origine delle merci

Per “origine” delle merci si intende comunemente il paese nel quale esse sono state prodotte. L’individuazione dell'origine della merce permette la corretta applicazione delle misure di politica commerciale così come la quantificazione dell'ammontare dazio cui la merce sarà soggetta.

Provenienza delle merci

Per provenienza delle merci si intende il paese dal quale esse sono state importate entro uno stato, indipendentemente dalla loro origine.

Stoccaggio

Per stoccaggio si intende il processo di sistemazione e conservazione (presso depositi e magazzini) di prodotti destinati alla vendita, ceduti in conto deposito ai fini della rilavorazione o di specifici trattamenti successivi.

Trasporti di merci surgelate o congelate

Il D.L. 27 gennaio 1992, n.110 afferma che per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari:
  1. sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto "surgelazione", che permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18°C;
  2. commercializzati come tali.
La temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in tutti i punti del prodotto ad un valore pari o inferiore a -18°C. Sono tuttavia tollerate:
  1. durante il trasporto, brevi fluttuazioni verso l'alto non superiori a 3° C della temperatura del prodotto:
  2. durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi frigoriferi per la vendita al consumatore, fluttuazioni verso l'alto della temperatura del prodotto non superiori a 3° C.

Trasporti di merci fresche

I trasporti di merci fresche comportano che il vettore garantisca che esse siano mantenute ad una temperatura più bassa di quella ambientale; pertanto i beni devono viaggiare su mezzi idonei a garantirne la preservazione della temperatura ideale, in aderenza alle norme ATP. Esiste uno specifico elenco delle condizioni di temperatura per il trasporto fino a 0°C che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari stabilito dal D. M. 28 febbraio 1984 n.1182. Esso stabilisce che:
  • Per percorsi superiori ai 150km sono richiesti mezzi isotermici (IN ovvero IR).
  • Per percorsi superiori a 75km è tollerata, rispetto al valore prescritto, un aumento massimo di temperatura di 2 °C.
  • Per percorsi superiori ai 200 km sono richiesti mezzi isotermici (IN ovvero IR).
  • Per percorsi superiori ai 200 km è tollerato, rispetto al valore prescritto un aumento massimo di temperatura di 2°C.

Temporanea custodia

Sono considerate in custodia temporanea le merci allo stato estero ammesse a soggiornare nel territorio doganale dalla comunità senza formare immediatamente oggetto di destinazione doganale, in particolare in applicazione delle disposizioni di diritto nazionale. Normalmente si destina a temporanea custodia merce in attesa di documenti che ne possano attestare la natura, o che forniscano certificazioni e informazioni necessarie per l’introduzione in deposito allo stato estero o l’importazione dei beni.