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Gli effetti della Brexit: dalle problematiche doganali e fiscali alle ripercussioni economiche

Dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del mercato europeo e di conseguenza della sua unione doganale. Le attività commerciali tra Unione Europea e UK sono sottoposte a obblighi burocratici prima assenti che causano, in alcuni casi, rallentamenti nelle operazioni di export e costi aggiuntivi a carico delle imprese. L’adeguamento alle nuove procedure genera numerose problematiche doganali, fiscali ed economiche, con ripercussioni su entrambi i mercati.

Post Brexit: le nuove regole del commercio tra intoppi burocratici e ritardi nelle consegne

L’uscita dall’Eurozona del Regno Unito ha comportato l’applicazione di nuove procedure di esportazione, proprie delle spedizioni verso Paesi terzi extra UE. Le novità introdotte hanno provocato fin dai primi mesi diverse problematiche di tipo doganale, fiscale e commerciale, con conseguenti ritardi nelle consegne delle merci, lunghi tempi di gestione delle pratiche e attese alle frontiere, fino al mancato arrivo del prodotto sugli scaffali.

esportazione

Le difficoltà principali si sono registrate a livello doganale, dove l’adeguamento degli Uffici alle nuove procedure di esportazione sta causando rallentamenti alle frontiere e intoppi amministrativi.

Tra le problematiche più discusse c’è la mancata chiusura dell’MRN (Movement Reference Number), il numero di tracciabilità che identifica l’operazione di esportazione e accerta l’avvenuta uscita delle merci dai confini.

Ulteriori complicazioni a livello economico e fiscale derivano dall’applicazione dei dazi sulle merci di origine extra CEE, o con componenti di derivazione extra comunitaria, e dall’assolvimento dell’Iva alla Dogana di entrata.
A livello logistico segnaliamo anche i disagi dovuti all’obbligo di utilizzare pallet fumigati, ovvero realizzati con legno trattato per parassiti e muffe, pena il blocco delle merci alla frontiera.

A causa di queste complicazioni, gli scambi oltre manica stanno registrando una contrazione a danno sia delle imprese esportatrici italiane sia delle aziende inglesi, alcune delle quali hanno deciso di spostare magazzini e sedi in Europa, proprio per semplificare il commercio nei Paesi CEE.

Brexit: le nuove procedure doganali e la mancata chiusura dell’MRN

In base alle nuove procedure, le aziende che commerciano con l’U.K. devono presentare per via telematica una dichiarazione di esportazione all’Ufficio della Dogana di Esportazione, completo di

  • fattura di vendita
  • descrizione
  • classificazione
  • origine del prodotto in tutte le sue componenti.

 

Una volta accertato il canale di controllo, l’Agenzia delle Dogane svincola l’esportazione e rilascia il DAE (Documento Amministrativo di Esportazione), generando l’MRN, il numero identificativo per il tracciamento dell’operazione di export.

procedure doganali

L’Agenzia della Dogana di uscita verifica il transito della merce e ne dà notifica all’Ufficio di Esportazione, che a sua volta registra la conclusione dell’operazione nel sistema informatico doganale AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise).

L’MRN si conclude, una volta accertata l’effettiva uscita della merce, con la nota di avvenuta esportazione.

Cosa succede se l’MRN non viene chiuso?

In questi mesi si sono registrati diversi casi di mancata chiusura dell’MRN, un errore procedurale che innesca una serie di attività burocratiche a carico dell’azienda, necessarie per non incorrere in sanzioni.

Se l’MRN non è chiuso, infatti, l’operatore deve fornire entro 90 giorni prove alternative dell’avvenuta esportazione delle merci, attraverso il reperimento di documentazione.

Nello specifico, l’azienda esportatrice deve inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale vengono attestate la regolare uscita della merce e la sua corrispondenza a quanto dichiarato; la dichiarazione deve indicare anche la data di uscita e la dogana in cui è avvenuto il transito della merce.

chiusura MRN

La dichiarazione deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

  • copia del documento di trasporto o della bolla di consegna sottoscritta dal trasportatore o dal destinatario della merce;
  • copia della fattura di vendita o del documento bancario che attesti l’avvenuto pagamento.

Regole Brexit: il ruolo delle aziende nella buona gestione delle attività di esportazione

Le imprese esportatrici devono essere a conoscenza delle nuove procedure richieste e dei rischi connessi a eventuali complicazioni che potrebbero insorgere.

In quanto responsabile della attività di esportazione, l’azienda è tenuta a partecipare attivamente alla gestione corretta della documentazione e a intervenire per porre rimedio a eventuali errori burocratici entro i termini previsti.

In caso di mancato invio della documentazione per la chiusura dell’MRN l’azienda sarà, infatti, tenuta ad assolvere l’Iva in dogana, con il rischio di incorrere in sanzioni aggiuntive.

Anche in caso di spedizione EX works o Franco Fabbrica, apparentemente meno impegnativa in termini di obblighi del venditore, l’azienda non è totalmente esente da responsabilità. Secondo il Regolamento Delegato al Codice Doganale, infatti, poiché il compratore non risiede in UE il venditore continua a ricoprire il ruolo di “esportatore” e ad essere quindi responsabile del corretto svolgimento delle procedure doganali di uscita.

Per gestire al meglio le nuove procedure doganali post Brexit, è importante affidarsi a uno spedizioniere esperto, competente in materia, pronto ad offrire una consulenza completa e a collaborare, in caso di necessità, al reperimento della documentazione richiesta.


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